KEMPER - Tecnologie di guida

Condizioni generali di contratto

I. Generalità

(1) I singoli accordi contrattuali sono prioritari rispetto alle condizioni generali di contratto.

(2) Le nostre offerte non sono giuridicamente vincolanti. Gli ordini diventano per noi vincolanti solo all’atto della conferma scritta da parte nostra. Tale clausola si applica anche a eventuali accordi presi telefonicamente, per fax o verbalmente, nonché a tutte le modifiche riguardanti contratti già conclusi. L'acquirente è vincolato all'ordine trasmesso.

(3) La stipulazione del contratto obbliga il fornitore a fornire la prestazione pattuita,
eccetto nel caso in cui insorgano circostanze di cui egli non possa essere ritenuto responsabile.

(4) Tra l'acquirente e il fornitore valgono esclusivamente le condizioni generali
di vendita e fornitura del fornitore. Condizioni diverse dell'acquirente saranno da ritenersi vincolanti per il fornitore soltanto nel caso in cui siano state riconosciute per iscritto da parte dello stesso. Questa clausola è applicabile anche nel caso in cui condizioni diverse siano aggiunte o menzionate nell’ordine.

(5) Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche non sostanziali ai nostri prodotti, anche successivamente alla stipula del contratto.

(6) Le nostre consulenze tecniche non sono vincolanti. Soltanto il contenuto della
nostra conferma d'ordine è da ritenersi vincolante, salvo opposizione presentata entro 7 giorni.

II. Prezzi

(1) I prezzi hanno una validità di 3 mesi a partire dalla data della nostra conferma
d'ordine. Eventuali accordi diversi necessitano di forma scritta come da comma I, (2).

(2) La non solvibilità dell’acquirente eventualmente sopraggiunta o divenuta nota in un secondo momento, ci autorizza, a nostra discrezione, a modificare le condizioni di pagamento o a rescindere il contratto.

III. Pagamento

(1) Tutti i pagamenti devono essere corrisposti in euro entro il termine di scadenza prestabilito e fondamentalmente senza detrazioni. Non è ammesso trattenere i pagamenti né compensarli con eventuali contropretese, a meno che dette contropretese siano accertate legalmente o in maniera incontestabile. Allo stesso modo si esclude il diritto ad una riduzione del prezzo.

(2) I termini di pagamento decorrono dal ricevimento della fattura. A tale proposito si suppone che la nostra fattura venga ricevuta al più tardi entro 3 giorni dalla data in
essa riportata.

a) I pagamenti effettuati entro 14 giorni danno diritto a uno sconto del 2%. In caso contrario, il saldo della fattura deve avvenire entro e non oltre 30 giorni, senza sconto. Lo sconto decade qualora l'acquirente si trovi in ritardo nell'adempimento di obbligazioni nei confronti del fornitore, relativamente ad altri contratti.

b) Le fatture relative a prestazioni di servizi (montaggio, assistenza e manutenzione) devono essere saldate al netto, vista fattura.

(3) Nel caso di pagamenti insoluti, saranno addebitati gli interessi bancari correnti, per lo meno gli interessi di legge, calcolati a partire dalla data di scadenza. Ciò nonostante, qualora ricorrano gli estremi di legge, potremo far valere anche gli interessi di mora nella misura di 8 punti percentuali oltre il tasso base; ci riserviamo inoltre il diritto di giustificare interessi di mora più elevati.

(4) Le spese di sconto e di cambio sono a carico dell'acquirente.

(5) La mancata osservanza delle condizioni di pagamento o la sussistenza di circostanze tali che possano diminuire la solvibilità dell'acquirente, di cui il fornitore sia venuto a conoscenza successivamente alla stipula del contratto, comportano l'immediata esigibilità di tutti i crediti dell'impresa. Inoltre il fornitore è autorizzato ad evadere le consegne o consegne parziali ancora in sospeso soltanto contro pagamento anticipato o su cauzione, a rescindere il contratto dopo aver concesso un'adeguata proroga o a pretendere un risarcimento danni per inadempimento.

(6) Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente al fornitore. I rappresentanti aziendali sono autorizzati alla riscossione soltanto se espressamente delegati al riguardo.

(7) Cambiali e assegni vengono accettati esclusivamente pro solvendo. La relativa accettazione è a discrezione del fornitore. Le cambiali devono essere scontabili e tassate.

IV. Termine di consegna

(1) Date e termini di consegna non sono vincolanti. Nel caso un termine di consegna
sia stato concordato come vincolante, esso inizia a decorrere dalla data della conferma d'ordine. I termini di consegna concordati presuppongono tuttavia che l'acquirente definisca
in tempo utile tutti i dettagli tecnici e commerciali e saldi il pagamento entro la scadenza pattuita.

(2) Eventuali imprevisti che insorgano nel nostro stabilimento o presso i nostri fornitori, quali ad esempio anomalie di funzionamento, crediti pendenti, serrate ecc., o altri  ritardi nel completamento dei lavori che non siano a noi imputabili ci  dispensano dall'osservanza del termine di consegna pattuito. Per quanto possibile, sarà nostra premura comunicare immediatamente ai nostri clienti l'insorgere di simili circostanze. In caso di superamento dei termini di consegna, l'acquirente non acquisisce alcun diritto di risarcimento.

(3) Nel caso di termini di consegna non vincolanti, trascorse tre settimane dalla scadenza del termine l'acquirente ha il diritto di inviare al fornitore un sollecito scritto, affinché la consegna avvenga entro un termine opportuno. Qualora il fornitore non effettui la consegna entro questo termine, cade in mora. Tuttavia, l'acquirente potrà esigere un'indennità di mora oltre alla consegna soltanto nel caso in cui il fornitore sia imputabile di dolo o colpa grave. In caso di ritardo, l'acquirente ha inoltre la possibilità di concedere per iscritto al fornitore un'adeguata proroga, indicando che, una volta scaduto tale termine, rifiuterà il ritiro dell'oggetto di fornitura.

In caso di mancata consegna allo scadere della proroga, l'acquirente ha diritto a
rescindere il contratto dandone comunicazione scritta oppure a richiedere un risarcimento danni per inadempimento in caso di dolo o colpa grave. In tal caso si  esclude il diritto alla fornitura. L'acquirente avrà gli stessi diritti in caso di superamento di una data di consegna vincolante, o di un termine di consegna vincolante, a meno che non venga escluso il diritto secondo il par. (2).

V. Spedizione e passaggio del rischio


(1) Al momento della consegna, il rischio passa in capo allo spedizioniere, al vettore o altrimenti per la spedizione a una persona determinata, all'acquirente. Tale clausola va
applicata anche in caso di utilizzo di un veicolo proprio o di fornitura in franco di porto. È possibile stipulare un'assicurazione sul trasporto soltanto su espressa richiesta e a carico del- l'acquirente. Se non diversamente concordato, la modalità di spedizione e il trasporto
sono a discrezione del fornitore.

(2) Qualora una fornitura già partita venga fermata per volere dell'acquirente, i costi derivanti saranno a carico dell'acquirente stesso.

VI. Reclami, garanzia e responsabilità

(1) Il fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche sulla base di innovazioni tecniche, nuove normative o simili sviluppi.

(2) Eventuali reclami devono essere presentati immediatamente dopo il ricevimento della merce. Non si prenderanno in considerazione i reclami non pervenuti entro una settimana dalla ricezione della merce. Eventuali difetti che non possano essere individuati entro questo termine, neanche dopo attenta verifica (vizi occulti), dovranno essere segnalati tempestivamente, non appena verranno individuati.

I reclami per merce difettosa devono essere fatti valere immediatamente dopo
la ricezione della fornitura. Il periodo di garanzia è di 12 mesi. La decorrenza del termine ha inizio con il passaggio del rischio.

(3) Il fornitore assume la responsabilità dei reclami giustificati secondo quanto stabilito dalle clausole che seguono:

a) Il fornitore è tenuto, a propria discrezione, a correggere il difetto o a sostituire la merce. Su invito dell'acquirente, il fornitore è tenuto a dichiarare entro 14 giorni in che modo intende esercitare il proprio diritto di scelta.

b) Qualora non sia possibile correggere il difetto o sostituire la merce, oppure in caso di intervento fallito o rifiuto, l'acquirente ha diritto a richiedere uno sconto (riduzione del prezzo) adeguato o, a propria discrezione, rescindere il contratto.

c) Eventuali diritti a un risarcimento danni esercitati dall'acquirente nei confronti nostri o di nostri ausiliari sono esclusi, fatto salvo il caso di danni derivanti da violazione della vita, del corpo e della salute. Inoltre, l'esclusione di responsabilità non è valida qualora il danno sia da ricondurre alla violazione intenzionale o colposa di un obbligo da parte del fornitore o di uno dei suoi rappresentanti legali o ausiliari. Infine, l'esclusione di responsabilità non è valida qualora i danni siano da ricondurre alla violazione di doveri fondamentali da parte del fornitore. In questo caso, tuttavia, rispondiamo dei danni soltanto nella misura in cui
questi fossero prevedibili come possibile conseguenza della violazione di detti obblighi alla stipula del contratto o nel corso delle trattative, oppure in considerazione delle circostanze note o suscettibili di conoscenza.

(4) Fino alla soluzione del reclamo, non è possibile disporre della merce oggetto di contestazione. Il fornitore può richiedere che la merce in questione venga adeguatamente stoccata a spese dell'acquirente.

(5) Qualora l'acquirente apporti modifiche all'oggetto di fornitura senza il consenso scritto del fornitore, decadono tutti i diritti di garanzia.

VII. Patto di riservato dominio

(1) Tutte le forniture sono effettuate con riserva di proprietà in favore del fornitore. La proprietà passa all’acquirente soltanto dopo che questi ha soddisfatto tutti i propri impegni nei confronti del fornitore originati dai rapporti commerciali tra le parti.Tale clausola va applicata anche qualora sia stato pagato il prezzo d’acquisto per determinate forniture definite dall'acquirente. In caso di conto corrente, il riservato dominio ha valore di garanzia per il saldo a credito del fornitore. Qualora il pagamento sia stato effettuato con assegni o cambiali, soltanto la riscossione vale come estinzione.

(2) Il fornitore si impegna a svincolare delle garanzie a suo favore, su richiesta dell’acquirente, nella misura in cui il valore delle garanzie a favore del fornitore superi di oltre il 20% i crediti da garantire. La scelta delle garanzie da svincolare spetta al fornitore.

(3) La lavorazione o trasformazione della merce fornita con riserva di proprietà da
parte dell'acquirente non consente allo stesso di acquisire la proprietà sulla merce stessa. Lavorazione e trasformazione si intendono effettuate per conto del fornitore.

In caso di lavorazione o trasformazione da parte dell'acquirente con altra merce che non appartenga al fornitore, quest'ultimo ha diritto alla comproprietà sul nuovo bene in rapporto al valore di fattura della merce sottoposta al riservato dominio con la merce lavorata al momento della trasformazione. Per il nuovo bene risultante vale quanto previsto per la merce sottoposta al riservato dominio.

(4) La rivendita della merce fornita e del bene risultante dalla lavorazione è consentita all'acquirente solo nell'esercizio della sua attività ordinaria. L'acquirente si riserva il diritto di proprietà limitata sulla merce nei confronti dei propri acquirenti, fintanto che il prezzo di acquisto non viene interamente saldato. I crediti dell'acquirente derivanti dalla rivendita
della merce sottoposta al riservato dominio vengono ceduti sin da ora al fornitore; tale clausola si applica anche ai crediti derivanti da un diverso motivo giuridico relativamente alla merce sottoposta al riservato dominio. Se la merce con riserva di proprietà  viene venduta dall'acquirente insieme ad altri materiali estranei, con o senza stipula di un accordo, il credito del prezzo di vendita si ritiene ceduto per un importo pari a quello della merce con riserva di proprietà. L'acquirente è autorizzato a incassare i crediti ceduti fintantoché egli adempie ai propri impegni di pagamento nei confronti del fornitore, come da contratto.

(5) L'acquirente cede inoltre sin da ora al fornitore qualsiasi diritto derivante da eventuale nolo, locazione o prestito dell'oggetto di fornitura fino allo scadere del riservato dominio in favore del fornitore stesso.

(6) L'acquirente è tenuto a comunicare immediatamente al fornitore qualsiasi  variazione della situazione patrimoniale o minaccia che incomba sulla proprietà del fornitore, dovuta a imminente pignoramento, interventi da parte di terzi ecc.. La riserva di proprietà da parte del fornitore deve essere comunicata agli esecutori giudiziari. Il committente risponderà di eventuali costi e danni derivanti da omissione delle comunicazioni di cui sopra o di segnalazione degli interventi necessari.

(7) Qualora l'acquirente cada in mora, il fornitore è autorizzato a ritirare tutta la merce oggetto di fornitura e sottoposta a riservato dominio. Per simili circostanze, l'acquirente concede sin da ora l'accessoai locali commerciali.

(8) L'acquirente si impegna ad assicurare adeguatamente la merce sottoposta a riservato dominio. Eventuali diritti derivanti dal rapporto assicurativo vengono ceduti sin da ora al fornitore.

VIII. Luogo di adempimento e foro competente

Per qualunque controversia, contrattuale e non, si applica esclusivamente il diritto tedesco; la competenza esclusiva sul territorio e internazionale spetta al tribunale competente per Vreden. In casi particolari, tuttavia, il fornitore è autorizzato a promuovere un'azione legale nel tribunale del luogo ove l'acquirente ha la propria sede legale o in altri tribunali competenti
sulla base di leggi nazionali o internazionali. L'applicabilità dell'accordo delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 riguardante i contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) è esclusa.

IX. Nullità

La validità delle clausole di cui sopra permane anche in caso di inefficacia giuridica di una singola clausola. Le clausole nulle dovranno essere sostituite in conformità allo scopo del contratto e agli interessi delle parti contraenti.

Vreden, lì 01/01/2008